Cultura e Intrattenimento

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO?

fire fuoco fork horca bonfire forge hoguera

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO?

Inicio » Cultura e Intrattenimento » TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO?

Tutti abbiamo sentito o abbiamo persino dovuto svolgere qualche volta questo infame ruolo in qualche nostra discussione o conversazione. Prendere le parti del “cattivo della situazione” a volte diventa perfino necessario anche se difficile, nel momento in cui assumere quella parte ci permette di considerare nuovi e differenti punti di vista talvolta contrastanti all’originale meglio accolto e quindi più facile da difendere, ma che ci permettono di avere una prospettiva dell’argomento trattato molto più completo e reale.

Ma da dove salta fuori questo famigerato “avvocato” con questo arduo compito di difendere l’indifendibile per il bene dell’obbiettività?

Pochi possono immaginare, che dietro al concezione simbolica dell’avvocato del diavolo giace proprio questo: L’Avvocato del diavolo.

Ebbene sì avete capito bene, non si tratta affatto di una mera metafora ma di una realtà concreta e storica. L’avvocato del diavolo è esistito veramente.

E dove, vi chiederete? Ovviamente nel luogo dove una fervida immaginazione unita ad un eccezionale senso di vanagloria ed ad un incontrastato potere decisionale e sociale, possono fare realmente qualsiasi cosa: la religione.

È proprio nella religione cattolica in particolare dove ha inizio tutto.

L’ORIGINE DELL’AVVOCATO PIÙ FAMOSO AL MONDO

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? bibbia

Nel Cristianesimo è nota l’esistenza e la venerazione di grandi figure che si sono contraddistinte per la loro devozione a Dio tanto da divenire suo strumento divino nella vita come nella morte, i cosiddetti santi. Ne avrete sentito parlare.

E come la storia ci ricorda, nulla di ciò che la Chiesa ha istituito è mai stato di carattere banale o superficiale, se non l’esatto opposto.

L’origine del notorio detto così famoso nel mondo giace proprio nella procedura per cui una persona diventa ufficialmente santo, definita processo di canonizzazione.

Questa infatti prevede la presenza di figure che testimonino e difendano la validità spirituale del defunto affinché possa essere accettato per la sua proclamazione di santità. Ed essendo questo un argomento di estrema rilevanza e criticità sopratutto per la comunità religiosa cattolica, esso non viene di certo preso alla leggera e niente viene lasciato al “caso”, per così dire. Infatti nel processo è prevista una parte eguale ed opposta a quella “favorevole”, una figura che, con il fine ultimo di raggiungere un imparzialità dei fatti non questionabile, si faccia carico di cercare prove, confutare e questionare la reale santità della persona candidata, diventando di fatto il cosiddetto “Avvocato del diavolo”, vezzeggiativo affiliatosi dal popolo per la sua affiliazione e correlazione indiretta alla causa del male ed alla sua inevitabile opposizione a quella del bene.

Così un prete sacerdote convenientemente anche avvocato adempie al suo ruolo di Pubblico Ministero come in un vero e proprio tribunale giuridico, negando la legittimità del processo di canonizzazione.

Se qualche volta avete pensato che vi dovrebbero fare santo o santa per tutte quelle cose esasperanti che lasciate perdere ogni giorno senza arrabbiarvici e adesso che ne sapete di più vi sembra ancor più allettante, scommetto che ci ripenserete, una volta visto l’iter di come si svolge questo processo di “santificazione”.

L’ORIGINE DEI SANTI E DELLA CANONIZZAZIONE (PARTE 1)

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO?

Per canonizzazione si intende la procedura per la quale, nella religione cattolica, si dichiara che un defunto trovatosi in Paradiso è considerato degno di santità in ogni suo requisito e se ne autorizza la venerazione ed il culto anche al di fuori della propria chiesa locale di appartenenza, quindi per la chiesa universale, a differenza della beatificazione.

Ma il concetto di santo non è sempre stato presente, infatti possiamo risalire al suo significato e funzione fino ai martiri all’epoca in cui l’essere cristiano era motivo di persecuzione, e nelle comunità cristiane era considerato degno di venerazione colui che si fosse negato a ripudiare Dio per la propria sopravvivenza e fosse morto per questo. I martiri quindi furono i primi santi della storia, ed infatti se ne ha documentazione dei fedeli per commemorarli proprio come per i santi dell’attualità, con i cosiddetti martirologi.

Fu dopo l’editto che permise la libera professione di culto che la figura cambiò ed iniziò ad acquisire la concezione che abbiamo adesso dei santi con i confessori, cristiani appartenuti a quel gruppo che era sopravvissuto all’eccidio senza divergere dal cammino spirituale seppur superando pene strazianti pari a quelle dei martiri che li avevano preceduti.

L’elezione ed accettazione di questi santi confessori era un processo sociale spontaneo e libero da ogni regolamento o procedura, almeno questo era finché la strutturazione dell’organo della Chiesa ed i vescovi che ne erano a capo non videro in esso un’opportunità preziosa per veicolare a sé l’adorazione che queste figure suscitavano in così vasta scala e la presa sociale che ne derivava.

La figura del santo così diventa emblema spirituale in piena regola e con esso si irrigidiscono le misure per la proclamazione dei nuovi santi, quali in primis il requisito principale di un miracolo, la stesura della Vita del defunto ed ovviamente l’autorizzazione del concilio ecclesiastico che ne deteneva il potere deliberativo. Si poteva però ancora diventare santi tramite martirio.

Successivamente venne ulteriormente inasprito il procedimento, con l’aggiunta di nuovi requisiti quali le prove testimoniali, ovvero quelle in favore di attestare la veridicità dei fatti ( sempre che di “fatti” si stia realmente parlando) e sopratutto la decisione del Papa di accentrare a sé il potere ultimo decisionale e quindi il monopolio delle santificazione che tanto influenzavano il credo popolare, al fine di stabilire chi fosse degno di essere santificato e chi no, definendo ufficialmente il processo di canonizzazione.

SANTI E BEATI: QUAL’È LA DIFFERENZA?

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO?

È bene fare una piccola precisazione sulla differenza tra santo e beato, in quanto il processo di canonizzazione di fatto richiede la beatificazione come una delle sue fasi per il completamento, ed è proprio per questo che a chi è di fatto elargito il titolo di Santo, gli viene attribuito anche il titolo di Beato in quanto sua “subordinata” nella gerarchia spirituale. Questo concetto sarà più chiaro nella spiegazione delle varie fasi concrete del processo canonico che faccio più avanti, vi basti sapere che alla beatificazione corrisponde un miracolo ed è autorizzata la venerazione del beato solo nelle diocesi locali di questo, ma è necessaria una canonizzazione del beato, che si vede tramutato così in santo, affinché vi si possa fare il culto ovunque.

L’ORIGINE DEI SANTI E DELLA CANONIZZAZIONE (PARTE 2)

Nella canonizzazione definita formale, si definisce la metodologia dell’intero processo, nel quale si reitera che il verdetto definitivo è dettato dal Papa che può eventualmente se necessario darne la facoltà in sua vece ad altri vescovi, il tutto per soffocare le “fughe di potere” tramite i santi non ufficiali ovvero quelli non approvati da loro, con questo semplice ma mirato accentramento strategico, degno di una figura ed una istituzione il cui posto si è tenuto stretto per così tanti secoli non di certo con le semplici preghiere della domenica.

A questo requisito gli viene aggiunto la condizione di un ulteriore secondo avvenimento miracoloso accadutosi post mortem da riferire alla nuova Congregazione dei Riti istituita proprio per dirigere tutto l’iter processuale accompagnata sempre dal concilio ecclesiastico o Concistoro.

Da qui come potete ben intuire dall’andamento storico che vi ho riportato, l’intera procedura non fece altro che raffinarsi e complicarsi in ogni sua sfaccettatura e direzione, divenendo un vero e proprio organo giuridico-ecclesiastico completo di opportune fasi di investigazione e valutazione metodica e giuridica da far invidiare il sistema giudiziario dell’epoca rimasto ancora obsoleto e carente dell’inventiva tattica e calcolatrice che da sempre hanno dimostrato i vescovi della Chiesa, i quali detenevano la posizione decisionale al di sopra di tutti se non al vescovo della Chiesa Universale, che ne era l’autorità assoluta ed indiscussa, ovvero il Papa.

LE FASI DEL PROCESSO DI SANTIFICAZIONE

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? vaticano roma papa chiesa

Le varie fasi del processo canonico si svolgono seguendo come già accennato, un iter ben preciso che può durare molti anni:

Si premette che vi è una differenza di sostanza, che deriva dalle origini della canonizzazione che vi ho spiegato precedentemente, dove nell’effettuare la richiesta di santificazione si definisca che la morte del fedele defunto non sia stato per motivi di causa naturali ma bensì si dimostri che è stato una morte dovuta all’odio verso la fede cristiana della quale la persona non si è mai distaccata nemmeno nei suoi ultimi momenti di vita definendo così il martirio e quindi in quanto tale, la procedura è agevolata e semplificata come lo era a suo tempo all’epoca delle persecuzioni se vi ricordate, ricercando esclusivamente la veridicità di tale accadimento per poi concludere con la santificazione se il risultato fosse positivo.

Facile, no? Quasi verrebbe di incassare tutte quelle giornate vissute in agonia con l’ex. Perché quel martirio si può dimostrare finalmente utile per poterti potenzialmente convertire in un santo “ senza passare dal via” e senza dover trasformare l’acqua in vino o moltiplicare il pane per arrivare a quota 2 miracoli.

Se invece si vuole passare per la strada più lunga, allora si diventa santi confessori, il quale termine si riferisce al fatto che la persona abbia confessato/professato la propria fede in vita, e definisce quindi la categoria vera e propria dei santi come la conosciamo noi.

La fase iniziale è quella della richiesta di santificazione da parte di un rappresentante detto il postulatore, di una persona defunta almeno da 5 anni per evitare scelte affrettate ed influenzate dall’evento troppo recente, e sappiamo quanto l’obbiettività sia un fattore importante per la Chiesa cattolica tanto da istituire la figura giuridica dell’Avvocato del diavolo solo per ribadire questo punto.

L’accettazione dipende oggi giorno non più dallaCongregazione dei Riti come all’epoca, che si è spezzata in due creando il suo diretto successore ovvero la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, e lasciando la questione della canonizzazione ad una Congregazione assestante chiamata Congregazione delle cause dei santi, che ha il compito di gestire le richieste e realizzare la successiva gestione del processo.

Tutte queste congregazioni sono parte integrante della Curia Romana che governa lo Stato della Chiesa assieme al Papa in tutte le funzioni come dei veri e propri ministeri, con dei ministri ovvero i prefetti, a dirigere le varie compartimentazioni che adesso si sono ridotte ad un numero esiguo e limitato, ma che a suo tempo varcavano ogni aspetto e settore che ritenessero importante della società, arrivando ad avere il controllo tramite questa sorta di “ministeri” di cose come il censo, l’acqua, i confini e molte altre questioni politiche e sociali rilevanti per la salvaguardia degli interessi della Chiesa ed avere così il predominio su guadagni e benefici direttamente dalla fonte.

Un interessante appunto sui requisiti di accettazione ( sì, esistono requisiti anche per questo) su cui viene fatta un’apposita inchiesta diocesana è lafama sanctitase la fama signorum, rispettivamente la condizione necessaria che il defunto possegga una “fama” tra la gente circa il dono di santità della quale viene richiesta la legittimazione ed una fama che vi fosse stata la presenza divina nella vita del fedele. Una sorta di “influencer” spirituale insomma. Questo riconoscimento iniziale concederebbe al defunto il titolo di Servo di Dio.

Nella seconda fase si ha l’inizio del famigerato processo dall’aspetto giuridico-amministrativo, nel quale si definisce un Relatore della Causa, ovvero colui che andrà a raccogliere ed enunciare tutte le informazioni e testimonianze datogli dal postulatore e dalla precedente inchiesta sulla diocesi, in apposite tesi in favore della santità del defunto, ma in particolare delle virtù eroiche dimostrate in vita.

Ed è qui che interviene il nostro legale del male a favore del contrario, confutando tali fatti e prove, e sostenendo invece la tesi della mancata santità della persona quali disobbedienze o comportamenti non consoni per il ruolo di santo.

CURIOSITÀ: LE VIRTÙ EROICHE

Per chi non fosse a conoscenza, le virtù cristiane sono 7 in totale e si dividono in virtù teologaliquali fede, speranza e carità e le virtù cardinali quali prudenza, giustizia, temperanza, fortezza. A queste possono essere aggiunte altre più specifiche dello stile di vita della persona fedele. Importante sottolineare l’importanza che viene segnalata sull’esercizio eroicoche deve essere fatto sulle virtù per poter essere valido il processo. Di nuovo qui si traballa al limite della soggettività e della speculazione, ma bisogna ricordare che pur sempre di religione si parla quindi è tutto giustificato in questo modo, anche se si giungerebbe poi ad una simpatica contraddizione del perché di questa necessità di un eccessiva complessità per un evento considerato di fede. Lascio a voi le vostre considerazioni.

Se l’Avvocato del diavolo non riesce a smentire ne a confutare le tesi del postulatore e del relatore e le virtù eroiche sono validate dal processo, si raggiunge al verdetto positivo da parte di un congresso apposito dei nove Teologi, della Congregazione della cause dei santi ed infine del Papa stesso, che conferiscono infine alla persona il titolo di Venerabile.

Venerabile? Si. Non Santo, avete capito bene.

Pensavate che fosse finita lì? Ebbene no, lo stesso iter viene pedantemente ripetuto in ogni sua parte ma questa volta per la legittimazione del primo miracolo del defunto dopo la morte, chiamata anche fase di beatificazione, in quanto per essere beati è necessario un solo miracolo post mortem come prova dell’intervento divino.

Quindi anche qui si raccolgono prove a favore e sfavore della validità del presunto miracolo, che può essere di vario genere ma il più comune è quello del corpo incorrotto, ovvero che non subisce decomposizione dopo la morte, ed è spesso correlato ad un altro miracolo che è quello del cosiddetto “odore di santità”, ovvero il presunto odore di fiori scaturito dal cadavere invece del consueto e normaluccio odore di morto che noi tutti avremo una volta tirate le cuoia.

Anche qui, se viene riconosciuto il miracolo, viene conferito al defunto questa volta il titolo di Beato.

E come ci si poteva aspettare, dopo il primo miracolo viene il secondo, e con lui tutto il cerimoniale processuale identico al precedente, e ci si chiede per quale motivo nessuno abbia pensato di unire le due inchieste sui miracoli in un unica fase, ma immagino che anche questo vada considerato come un altro dei misteri della fede.

Alla fine di quest’ultima valutazione e controllo questa volta per davvero, se il verdetto è positivo ( ed arrivati a questo punto dopo così tante procedure metodiche e controlli io mi rigirerei nella tomba se non risultasse così, e mi alzerei solo per eseguire il benedetto secondo miracolo nella sua versione della resurrezione ) si dichiara la persona con il titolo di Santo, con l’autorizzazione di culto per la Chiesa Universale.

Per chi si fosse perso tra una beatificazione e l’altra, vi faccio un piccolo riepilogo dei passaggi, per chi volesse tentare l’impiego ( ricordate di scrivermi nei commenti com’è andata se ci provate):

Per i santi martiri

– Richiesta canonizzazione per martiri

– Prima fase ed ultima di inchiesta sulla veridicità del martirio ( che ne definisce già le 7 virtù eroiche)

Titolo: Santo Martire

Per i santi confessori

– Richiesta canonizzazione per confessori

– Prima fase di inchiesta sulla fama sanctitas e fama signorum

Titolo: Servo di Dio

– Seconda fase di inchiesta per la validità delle virtù eroiche con Relatore e Avvocato del Diavolo in contrapposizione

Titolo: Venerabile

– Terza fase di inchiesta per la legittimità del primo miracolo post mortem ( stesso iter del precedente)

Titolo: Beato

– Quarta fase ed ultima di inchiesta per la legittimità del secondo miracolo post mortem (stesso iter del precedente )

Titolo: Santo

CURIOSITÀ SUL MONDO DEI SANTIFICATI

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? papa vaticano roma chiesa

È interessante commentare alcune considerazioni curiose adesso che abbiamo un quadro generale del modus operandi del processo canonico.

La prima è che, come già sappiamo, il Papa possiede il potere decisionale definitivo ed assoluto sul tutto, ed è per questo che questo intero processo di canonizzazione può essere di fatto banalmente ovviato se richiesto dal Papa stesso, che conferisce così alla persona una beatificazione o/e canonizzazione “express” dove non sono necessarie ulteriori indagini se non la pubblica fama di santità del fedele, ed è chiamata canonizzazione equivalente.

Inoltre vi sarà di grande interesse sapere che il processo canonico non solo possiede una grande somiglianza con il sistema giuridico come struttura, ma anche per quanto riguardano gli stipendi dei legali. Invero, i preti- avvocati a cui apparterrebbe ancora nell’attualità l’avvocato del Diavolo se non fosse stato soppresso come figura nel 1983 dal Papa Giovanni Paolo II ( indovinate un po’ per quale motivo? Per snellire il procedimento che si stava facendo troppo lungo ) sono infatti provvisti di un tariffa onoraria in piena regola, oltre ad avere un fondo per le spese di gestione del processo composto da donazioni.

La seconda si basa più su un’osservazione che forse alcuni di voi avevano già collegato sulla questione della santità.

Se leggendo questo articolo hai visto che il percorso del santo non fa per te, ti consolerà sapere che quando si muore ed eventualmente si giunge in Paradiso, si diventa automaticamente santi “ad onoremassieme agli angeli, semplicemente perché si è dinanzi a Dio e quindi per la comunione dei santi.

Adesso ci siete arrivati? È proprio così, il giorno di Ognissanti il 1 di Novembre si celebrano Tutti i Santi, anche quelli non canonizzati.

Ritornando alla figura più singolare del processo, ovvero all’Avvocato del diavolo, anche se personalmente mi sento un po’ defraudato dal fatto che sia stato eliminato così quando erano ben altri gli elementi molesti ed esagerati da debellare a parer mio, rimane uno degli elementi più affascinanti e che da questo è derivato un modo insolito di dire poi conosciuto mondialmente.

Se vuoi, sentiti pure libero di scrivere i tuoi commenti ed opinioni su questo interessante argomento nella sezione sottostante, mi piacerebbe conoscerli!

TI È INTERESSATO QUESTO ARGOMENTO? SE VUOI ESPRIMERE IL TUO PUNTO DI VISTA, LASCIA IL TUO COMMENTO QUI SOTTO!

TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO? TRA SANTI E BEATI: CHI È DAVVERO L’AVVOCATO DEL DIAVOLO?

About the author

ToYou Staff

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notificami
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

You cannot copy content of this page